Dopo il DPCM del 9 marzo 2020 che aveva esteso a tutto il territorio nazionalele misure di contenimento che il precedente Decreto del 8 marzo aveva introdotto per alcune aree del Paese, il Governo ha emanato un nuovo DPCM in data 11 marzo che integra ulteriormente le disposizioni già in vigore.
Fino al 25 Marzo:
- Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie;
- Le mense possono restare aperte, purché in grado di garantire la distanza interpersonale di un metro tra i clienti;
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- Restano aperte le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
- I mercati sono chiusi tutti i giorni della settimana, con l’esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima di 1 metro tra le persone
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.
Fino al 3 Aprile:
- Si devono evitare gli spostamenti, sia in entrata che in uscita dai territori e all’interno degli stessi, e limitarli a sole esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- La personache si sposta dovrà fornire la motivazione dello spostamento, mediante autocertificazione da compilarsi anche al momento in presenza dell’ufficiale che esegue il controllo;
- Non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri.
- È consentito uscire per fare la spesa, per una passeggiata o per portare a spasso il cane, rispettando la distanza interpersonale di un metro;
- Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio. - Restano chiuse tutte le scuole, di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi;
- Chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali;
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile. Sospesi anche gli esami di guida;
- In Emilia-Romagna taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo;
- Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.;
- È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.
Approfondimenti: www.governo.it| www.regione.emilia-romagna.it | www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus | facebook.com/RegioneEmiliaRomagna | www.salute.gov.it
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